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Redazione DVR (Documenti Valutazione Rischi): cosa sapere

Pubblicato il 09 Aug 2019 da Federica Cito
Redazione DVR (Documenti Valutazione Rischi): cosa sapere

Il primo obiettivo per una azienda è quello di sviluppare il proprio business. Dare degli obiettivi nel breve, nel medio e nel lungo periodo, è la mission del datore di lavoro. Per riuscire a gestire l’ambito della salute e sicurezza in chiave efficace ed in coerenza con la realtà aziendale, la redazione del DVR è un adempimento fondamentale oltre che il primo passo per organizzare tutte le attività di prevenzione e protezione a tutela del benessere psicofisico dei lavoratori. 

Che cos’è il DVR?

Il DVR è il documento che rileva tutti i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro con il fine di analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. Successivamente ad una preliminare valutazione dei rischi e all’individuazione di problematiche all’interno dell’ecosistema aziendale, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di ridurre e se possibile eliminare le probabilità di situazioni pericolose. Inoltre alle procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare, deve contenere indicazioni su i ruoli delle figure che si impegnano a realizzarle.

Da chi deve essere redatto il DVR? Quali sono le figure coinvolte?

Il datore di lavoro è il responsabile del documento di redazione dei rischi che può scegliere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata. Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;

Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;

Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e riceve una copia per presa visione.

Quando è obbligatorio il DVR?

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto entro 90 giorni per una nuova attività e nell’immediato, nel caso in cui un lavoratore entra a far parte nella realtà di un’azienda.

Cosa deve contenere il DVR?

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro rappresenta un cambio di prospettiva in materia di tutela della salute dei lavoratori, che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione di prevenzione e organizzazione aziendale.

Il DVR deve contenere una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alle sostanze e preparati chimici impiegati, alla scelta delle attrezzature di lavoro ed alla sistemazione dei luoghi di lavoro in conformità a quanto descritto nel D.lgs. 81/2008.

Viene inoltre fatta esplicita menzione alla valutazione dello stress da lavoro correlato, e ai rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, due aspetti significativamente evidenziati per l’importanza e per il peso specifico che hanno assunto all’interno delle aziende soprattutto nell’ultimo decennio. È importante che il documento contenga anche una relazione esaustiva che descriva i criteri adottati per tale valutazione, in modo che il documento risulti facilmente comprensibile anche ai non strettamente addetti ai lavori.

Il documento deve inoltre contenere, per ogni valutazione:

-la scelta delle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre il rischio, o meglio eliminarlo del tutto, sia come misure di prevenzione collettiva che come dispositivi di protezione individuale. Tale scelta deve essere opportunamente giustificata tenendo conto delle caratteristiche sia del rischio verso cui tutelarsi che delle caratteristiche della misura adottata;

-la relazione prospettica del programma delle misure che si possono ritenere necessarie, o utili, nel tempo per garantire un certo grado di miglioramento nel tempo dei livelli di prevenzione e sicurezza,  che deve essere inoltre periodicamente rivista indicando lo stato di avanzamento del programma di miglioramento rispetto alle previsioni iniziali.

-un organigramma della sicurezza completo, in cui siano definiti anche, per esempio, i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza così come quello di eventuali preposti e dirigenti per la sicurezza.

Non esiste un un modello predefinito e vincolante per l’elaborazione del DVR, la cui progettazione è responsabilità del datore di lavoro che lo redige, ma è importante che vi siano tutti i contenuti definiti dall’art. 28 del D.lgs 81/2008.

In quali sanzioni incorre il datore di lavoro?

Nel caso di mancata o incompleta elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi può comportare pesanti sanzioni per il Datore di Lavoro:

 – ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 €, oltre a pene detentive fino a 8 mesi;

 – sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP;

 – modifica dei contratti subordinati aziendali: da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato.

Non incorrere in sanzioni!

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